L’obbligo è in capo al Datore di Lavoro, esattamente come per qualunque altro lavoratore. Il somministrato in sostituzione temporanea avrà, spesso, operato già in un settore affine. In quel caso sarà sufficiente una integrazione alla formazione specifica, mirata solo a quei rischi tipici dell’azienda ospitante.
Dipende dal capo di imputazione. Per un sospetto tumore di origine professionale, ad esempio, potrebbe esserci un tempo di latenza di anche 40 anni, tra l’esposizione della persona e la comparsa della malattia. L’RSPP potrebbe essere chiamato a rispondere per quanto di sua competenza, anche molti anni dopo.
L’aggiornamento dell’Atex deve essere effettuato ogni qualvolta venga modificato il processo lavorativo.
No, è necessaria la redazione del documento. Nel Piano di Emergenza, misure attuative, sarà prevista la prova pratica come misura attuata e da attuare periodicamente. Possono non redigere il documento scritto le aziende sotto i 10 lavoratori.
La macchina non può essere utilizzata. Bisogna contattare immediatamete il fornitore affinchè provveda a fornire un macchinario a norma.
Ai fini del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. vanno considerati come lavoratori anche quelle persone che non vengono remunerate per l’opera prestata, sia perchè in formazione, sia perchè coinvolti in progetti di stage o assimilabili, come pure tutto il personale afferente ad associazioni. Restano ovviamente esclusi i liberi professionisti.
La formazione specifica e la conseguente sorveglinza sanitaria non sono correlate quindi alla tipologia contrattuale che genera il rapporto, ma alla presenza o meno di rischio specifico. Sono quindi obbligatorie in base a tale criterio.
Gli obblighi formativi in una snc sono gli stessi delle altre aziende con l’aggravante che, essendo tutti i soci equivalenti in diritti e doveri, gli eventuali adempimenti/sanzioni potrebbero essere moltiplicati. Generalmente si va a identificare e designare quale dei soci assuma il ruolo di datore di lavoro e RSPP con relativo obbligo formativo pari a 16, 32 o 48 ore, in base al codice Ateco.
Di conseguenza gli altri soci vengono considerati, ai fini del D.Lgs. 81/08 e smi, lavoratori da formare con quanto riportato nell’articolo 37 che definisce la formazione generale e specifica.
Non c’è una regola rigida. Solitamente vengono attivati se l’infortunio supera i 40 gg, se il danno è permanente, se è mortale, se arrivano i soccorsi in azienda, se ci sono più infortunati in contemporanea, se la causa è un mezzo in movimento, se l’azienda ha già avuto infortuni.
Sì, il modulo di formazione generale rivolto ai lavoratori costituisce credito formativo permanente.
Per il preposto di fatto sono in vigore gli stessi obblighi formativi previsti per il preposto nominato, ovvero una formazione particolare aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori, della durata di 8 ore, e successivo aggiornamento quinquennale.